La possibilità di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando apposita dichiarazione al sostituto di imposta che ha erogato i redditi, è stata introdotta dall' articolo 78, commi dal 10 al 24, della legge 30.12.1991 n. 413 e successive modificazioni che ha previsto per i possessori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato la possibilità di utilizzare il modello di dichiarazione 730 consegnandolo al sostituto d'imposta.
Il modello 730 comporta una serie di vantaggi e semplifica gli obblighi di dichiarazione dei redditi:
- è più facile da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli, offre la massima semplificazione possibile degli adempimenti: è il sostituto d’imposta che invia la dichiarazione per via telematica al Ministero delle Finanze;
- il contribuente evita il versamento diretto delle imposte a saldo o in acconto, in entrambi i casi provvederà il sostituto d'imposta, sulla busta paga erogata nel mese di luglio;
- permette il rimborso immediato dei crediti d'imposta, direttamente nella busta paga erogata nel mese di luglio;
- garantisce la correttezza dei calcoli della dichiarazione per mezzo di programmi meccanografici ministeriali di controllo.
Il Modello 730 permette di dichiarare:
- redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è più richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.